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Si ha un contratto d'opera, e quindi una prestazione di lavoro autonomo, quando ci si impegna a rendere in prima persona un'opera o un servizio "senza vincolo di subordinazione" (art. 2222 Codice civile). E' evidente che si tratta di una definizione di carattere generale e che molte sono le forme in cui un'attività può essere svolta, con confini molto difficili da tracciare.

Vincoli. Solitamente è prevista l'apertura di una partita Iva il cui numero di riferimento servirà per le fatture che saranno emesse. All'emissione di fattura il professionista dovrà addebitare il 20% di Iva: la partita Iva permetterà al lavoratore di detrarre le spese di lavoro detraibili per legge.

Retribuzione. Il compenso è concordato. Spesso, però, bisogna giungere a compromessi perché può essere imposto dal datore di lavoro. Può essere valutato a giornata lavorativa (se non sono previsti straordinari) oppure ad ore effettuate. Il reddito consisterà nel compenso decurtato del 20% di Iva, dei costi previdenziali e delle spese non detraibili.

Previdenza. Non esistono versamenti previdenziali da parte dell'azienda per la copertura di malattia, invalidità, pensione ecc... Il costo per il datore di lavoro è unicamente quello concordato con il professionista. I versamenti vanno effettuati direttamente dal lavoratore.

Assunzione. Non viene effettuata una vera assunzione, ma solo un accordo tra le parti, se entrambe preferiscono essere vincolate per un determinato periodo. Se non è stato firmato alcun documento scritto, sia il datore di lavoro che il professionista sono liberi da vincoli di impegno reciproco.

Orario di lavoro. L'orario di lavoro è orientativamente concordato col committente sulla base delle sue necessità e della disponibilità del professionista. Non sono previste ferie pagate: quando il lavoratore vorrà godere di ferie ne darà comunicazione e in quel periodo non percepirà compensi.

 

Nell'universo del lavoro autonomo, inteso, in senso più ampio, come tutte le attività svolte al di fuori del tradizionale lavoro dipendente, rientrano: le attività artigianali (volte alla produzione di merci e servizi utilizzando in maniera determinante la propria abilità manuale), le attività d'impresa (volte alla produzione di beni e servizi utilizzando in maniera rilevante dipendenti e macchinari), le attività del commercio (vendita di prodotti), e le libere professioni (regolamentate e non regolamentate).

Nel lavoro autonomo rientrano anche, per quanto riguarda le modalità di svolgimento del lavoro e la mancanza di subordinazione, i contratti a progetto, che sostituiscono i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

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