Aggiornamento di KS Fattura: Regimi di minimi dal 1 Gennaio 2012
Dal 1 gennaio 2012 i regimi forfettari dei minimi e delle nuove iniziative saranno aboliti, al loro posto un nuovo regime con imposta sostitutiva al 5% e di durata limitata a 5 anni. E' quanto previsto dalla manovra finanziaria 2011 - 2014 (D.Lgs. 98/2011), il cui testo è pubblicato sulla G.U. del 6 luglio.
Il nuovo regime deriva da quello dei contribuenti minimi introdotto con la finanziaria 2008. Ne riduce l'imposta sostitutiva, che passa dal 20 al 5%, ma potrà essere applicato solo per 5 anni, ed esclusivamente dalle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte e professione o che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.
La manovra finanziaria è già convertita in legge ed è in vigore da ieri. Il testo (Legge 15 luglio 2011, n.111) è stato pubblicato nella G.U. del 16 luglio. In riferimento al nuovo regime di agevolazione, nessuna variazione rispetto a quanto approvato al Senato. Restano confermati, dunque, sia i contenuti del DLgs, sia il prolungamento dei 5 anni di beneficio per gli under 35.
Il nuovo "forfettone", in pratica, unifica molte delle caratteristiche dei "Regime fiscale agevolato per nuove iniziative imprenditoriali o professionali", rispetto al quale l'imposta passa dal 10 al 5% e l'applicabilità da 3 a 5 anni, e conserva l'esenzione IRAP del Regime dei Contribuenti minimi, e le stesse condizioni di vantaggio rispetto all'IVA e gli studi di settore.
Il beneficio dell'imposta al 5% introdotto, potrà essere riconosciuto, però, solo a condizione che:
- nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d'impresa;
- la nuova attività non sia il proseguimento della precedente, ad esclusione del caso in cui l'occupazione già svolta abbia riguardato un praticantato obbligatorio per l'esercizio della professione;
- nel caso in cui si prosegua un'attività d'impresa di un altro soggetto, i ricavi da questo realizzati, nell'ultimo periodo d'imposta, non superino i 30.000 euro.
Ma, dal 2012 chi non rientra nei "canoni" stabiliti per il neonato regime - e dunque non ne può usufruire o ne fuoriesce perché trascorsi i 5 anni - non è detto che perda ogni possibilità di agevolazione. Infatti, accanto al nuovo regime se ne introduce un altro creato per chi pur non avendo i requisiti stabiliti dalla manovra per rientrare nel nuovo "forfettone", è in possesso di tutte le caratteristiche che la finanziaria 2008 (legge 244/2007, artt. 96 e 99) stabilisce per il contribuente minimo.
Cosa cambia nella fattura?
A) La dicitura in fattura rimane "operazione è effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, L. 244/2007"
B) la dichiarazione aggiuntiva del "non utilizzo" della ritenuta d'acconto la si può inserire direttamente in fattura, dall’Agenzia delle Entrate consigliano di scrivere:
"Non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi del D.L. 6 luglio 2011"
| < Prec. | Succ. > |
|---|










