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Approfondimenti IVA al 21%

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IVA al 21%

iva21Le fatture con data successiva al 17 settembre 2011 dovranno riportare l'IVA non al 20 ma al 21%. Sembra semplice, ma alcuni dubbi possono sorgere per quelle operazioni effettuate a cavallo dell'entrata in vigore. La regola generale è fare riferimento al compimento della prestazione di servizi, e dunque al pagamento dei corrispettivi o alla data di emissione della fattura se precedente al pagamento.

Periodo transitorio

Più in particolare, le incertezze possono nascere in riferimento ad acconti già pagati, all'emissione di fatture pro-forma, alle fatture emesse e non saldate, nonché ai casi di esigibilità differita.

Per fatture emesse alla data di entrata in vigore della legge e non ancora pagate, la prestazione del servizio si intende già effettuata e si applicherà l'aliquota al 20%. Per le fatture a saldo di un corrispettivo di cui alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, si sia pagato esclusivamente l'acconto, si applicherà il 21% alla fattura a saldo e per l'acconto resterà l'aliquota del 20%.

Quanto alle fatture pro-forma alle quali non ha fatto seguito ancora l'emissione della fattura vera e propria, non avendo la prima valore ai fini fiscali, si dovrà fare riferimento alla data della seconda e dell'effettivo pagamento. Dunque se la fattura ha data successiva all'entrata in vigore della legge si applicherà l'IVA al 21%.

Infine per le operazioni ad esigibilità differita a favore dei soggetti indicati all'art. 6, co.5 del DPR 633/1972, e cioè: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, gli istituti universitari, le Camere di Commercio, etc.., se la fattura è emessa e registrata nel registro delle fatture entro il giorno precedente all'entrata in vigore della legge, e anche se il corrispettivo, nel medesimo giorno, non è stato ancora pagato, l'IVA da applicare resta al 20%.

Effetti sulle società e titolari di partita Iva

Nel caso di società che effettuano acquisti e per i quali sussiste il diritto alla detrazione dell’Iva nulla cambia se non una maggiore esposizione finanziaria rispetto a prima pari all’1% sulle fatture ricevute a fronte di acquisti.

E se mi inviano fatture che riportano ancora la vecchia aliquota Iva al 20%? 


Questo caso è un po’ complicato in quanto è come se ricevessimo una fattura di acquisti sbagliata ma in questo caso l’Iva al 20% sugli acquisti per noi costituirebbe una minore detrazione da fare pertanto non saremmo soggetti a maggiore Iva da versare con ravvedimento tuttavia potremmo incorrere in sanzioni per aver accettato una fattura non conforme alle nome dello Stato.

Se vi arriva una fattura con Iva al 20% il consiglio è quello di chiamare il fornitore e chiederne la rettifica: successivamente vi ricordo che avete un congruo margine di tempo per considerare l’iva in quella fattura (al più nella dichiarazione relativo al secondo anno successivo all’effettuazione dell’operazione …)

 

In caso comunque di registrazione fattura non regolare ci potrebbero essere gli estremi per una sanzione di tipo amministrativo per omessa regolarizzazione degli acquisti a cui seguirebbe, se l’errore dovesse persistere, un errore nella dichiarazione Iva fino alla trasmissione telematica della dichiarazione iva, per infedele dichiarazione Iva (modello unico).

 

La legge di conversione (legge n. 148/2011) pubblicata in GU del 16 settembre è già in vigore e intanto per l'aumento IVA arrivano le prime istruzioni dall'Agenzia delle Entrate, che in apposito comunicato stampa chiarisce:

«Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile».

Fonte:  www.professionearchitetto.it

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