L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche relative alla fattura elettronica 2021, prevedendo, in particolare:
▪ nuovi codici “Tipo documento”;
▪ un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
I nuovi codici sono utilizzabili dall’1/10/2020.

Fattura elettronica 2021. NUOVI “TIPO DOCUMENTO”

Sono stati introdotti nuovi codici per gestire le seguenti fattispecie:
▪ integrazione fatture reverse charge interno (TD16) /acquisti intra UE (TD18) e integrazione/autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 e TD19);
▪ regolarizzazione splafonamento (TD21);
▪ estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
▪ fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24);
▪ fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25);
▪ cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
▪ fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).
CODICE TIPO DOCUMENTO
▪ TD01 | Fattura
▪ TD02 | Acconto / Anticipo su fattura
▪ TD03 | Acconto / Anticipo su parcella
▪ TD04 | Nota di Credito
▪ TD05 | Nota di Debito
▪ TD06 | Parcella
▪ TD16 | NEW Integrazione fattura reverse charge interno
Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
▪ TD17 | NEW Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero
Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / auto-fatturare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
▪ TD18 | NEW Integrazione per acquisto di beni intra UE
Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
▪ TD19 | NEW Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72
Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / auto-fatturare tramite SDI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
▪ TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/97.
In tal caso si rammenta che nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SDI il documento;
▪ TD21 | NEW Autofattura per splafonamento
L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
▪ TD22 | NEW Estrazione beni da un deposito IVA
▪ TD23 | NEW Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite MOD. F24)
▪ TD24 | NEW Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
▪ TD25 | NEW Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
▪ TD26 | NEW Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
▪ TD27 | NEW Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di autofattura per omaggi/autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”

Fattura elettronica 2021. NUOVI CODICI “NATURA OPERAZIONE”

Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:
▪ non soggette IVA (N2);
▪ non imponibili (N3);
▪ reverse charge (N6);
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.
A decorrere dall’1/01/2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).
CODICE TIPOLOGIA OPERAZIONE
▪ N1 | Escluse ex art. 15
▪ N2 | non soggette
o N2.1 | Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
o N2.2 | Non soggette – altri casi
▪ N3 | non imponibili
o N3.1 | Non imponibili – esportazioni
o N3.2 | Non imponibili – cessioni intra UE
o N3.3 | Non imponibili – cessioni verso San Marino
o N3.4 | Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
o N3.5 | Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
o N3.6 | Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
▪ N4 | Esenti
▪ N5 | Regime del margine / IVA non esposta in fattura
▪ N6 | inversione contabile
o N6.1 | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
o N6.2 | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
o N6.3 | Inversione contabile – subappalto nel settore edile
o N6.4 | Inversione contabile – cessione di fabbricati
o N6.5 | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
o N6.6 | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
o N6.7 | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
o N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico
o N6.9 | Inversione contabile – altri casi
▪ N7 | IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)

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