Super ammortamento: cosa è, come funziona, vantaggi e beneficiari

Super ammortamento è tempo di investireCome funziona e quali sono i vantaggi del super ammortamento, la maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, prevista dalla Legge di Stabilità 2016 volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Tra le varie anticipazioni riguardanti la Legge di Stabilità 2016, sta suscitando molto interesse la disposizione relativa ai “super ammortamenti”attualmente contenuta nell’art. 8 della bozza del Disegno di Legge.

Cosa prevede la norma

La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento.

Sostanzialmente, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140.

Da tenere presente inoltre che, per quanto riguarda i veicoli, il costo d’acquisto è deducibile secondo la disciplina fissata dall’art. 164 del TUIR.

Un altro punto molto importante è che i “super-ammortamenti al 140%” agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data.

Inoltre per sfruttare al massimo il beneficio fiscale i beni strumentali non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento.

Andiamo ora ad analizzare quali sono i punti principali della nuova disciplina

Beni nuovi (o mai usati)
L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e alcuni beni indicati nell’allegato alla norma di riferimento.

N.B: Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati.

Il criterio della consegna
Ai fini dell’agevolazione rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato, ovvero dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).
Come indicato in precedenza, il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria.

Costo extra per le auto 
Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori).
La relazione illustrativa chiarisce che ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto (18.075,99 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306,38 euro. L’incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, infatti, la norma richiama soltanto la lettera b) dell’articolo 164 (e non anche la lettera b-bis).

Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% e dell’80% per agenti e rappresentanti. Questa previsione è coerente con la finalità di tale percentuale che è quella di forfettizzare l’inerenza e nulla ha a che fare con la finalità dell’agevolazione.

La vendita anticipata
In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40 per cento.

Ciò sta a significare che nel calcolare la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo andrà computato come se il beneficio non fosse esistito, fermo restando le quote di ammortamento già dedotte.

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