Codice destinatario fattura elettronica: è obbligatorio comunicarlo ai fornitori? Guida ed esempi pratici

Sul codice destinatario della fattura elettronica si sta facendo un’enorme confusione in queste settimane. Cerchiamo di analizzare insieme cosa occorra effettivamente fare e cosa non sia necessario.

Il codice destinatario in tema di fattura elettronica è un valore alfanumerico di sette cifre che deve essere registrato presso il Sistema di Interscambio (SdI, o più semplicemente: dentro l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate).

Esso rappresenta l’indirizzo telematico che verrà poi utilizzato dallo SdI del’Agenzia delle Entrate per il recapito delle fatture in formato xml.

L’indirizzo telematico/codice destinatario per la ricezione delle fatture può essere di tre diverse tipologie:

  • un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura Codice Destinatario con il codice comunicato dal cliente. Si tratta fondamentalmente del codice che consente di individuare il sofware con il quale la controparte gestisce le sue fatture elettroniche in modo da poterle recapitare;
  • il codice numerico 0000000 (sette volte zero) qualora il cliente sia una persona fisica oppure, in caso di titolari di partita IVA, non abbia comunicato alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario): in tal caso il fornitore dovrà ricordare al cliente che la fattura elettronica è recuperabile nella sua area riservata “Consultazione” del portale “Fatture e Corrispettivi”;
  • un indirizzo PEC, in tal caso il fornitore, nel compilare la fattura, dovrà inserire nel campo «Codice Destinatario» il valore «0000000» (sette volte zero) e nel campo «PEC Destinatario» l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.

È necessario/obbligatorio comunicare il codice destinatario per la fattura elettronica?

In queste ultime settimane si è creato una sorta di panico da codice destinatario, nel senso che molte aziende si stanno affrettando a comunicare il proprio codice destinatario ai propri fornitori o – peggio – ai propri clienti, affermando che tale comunicazione viene posta in essere in ottemperanza alla legge. Ma ciò non è vero.

Cerchiamo di fare chiarezza prendendo come spunto una comunicazione come questa:

codice_destinatario_fattura_elettronica-esempio-di comunicazione-ai clienti-scorretta

1) Il codice destinatario non lo rilascia lo SdI né l’Agenzia delle Entrate

Innanzitutto si consideri il passaggio in cui si afferma che il codice destinatario sia rilasciato dal Sistema di Interscambio: è un’affermazione non corretta.

Il codice destinatario viene normalmente rilasciato dalla software house titolare del gestionale che il titolare di partita IVA utilizza per la fattura elettronica; quest’ultimo – una volta ottenuto – deve essere registrato presso l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

2) Se il codice destinatario non è stato registrato il recapito delle fatture sarà possibile solo sul portale Fatture e Corrispettivi

Però attenzione: qualora ciò non avvenisse, il recapito delle fatture elettroniche ricevute sarebbe l’apposita sezione del portale Fatture e Corrispettivi, non quello che la controparte inserisce nel campo codice destinatario della fattura.

Per essere ancora più chiari: immaginiamo che l’azienda A fatturi una prestazione all’azienda B. L’azienda A inserisce la pec dell’azienda B nel codice destinatario; l’azienda B tuttavia non ha registrato nessun codice destinatario ovvero pec nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate. Ciò vuol dire che l’azienda B potrà consultare/scaricare le fatture ricevute solo dal portale fatture e corrispettivi, non di certo nella destinazione utilizzata dall’azienda A. È ciò a prescindere dalla circostanza che nel campo codice destinatario siano stati indicati i sette zeri, una pec, un codice a caso, ecc ecc

In altre parole, il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate va considerato come un vero e proprio postino digitale.

Se l’indirizzo telematico (codice destinatario) è stato registrato allora quello sarà sempre il luogo virtuale dove arriveranno le fatture elettroniche, che in ogni caso saranno sempre e comunque disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Se non si è effettuata l’operazione di registrazione dell’indirizzo telematico con l’apposito servizio il SdI (Sistema di Interscambio) consegnerà la fattura elettronica all’indirizzo telematico presente nella fattura stessa. Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al «Codice Destinatario (canale telematico FTP o Web Service)» che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest’ultimo avrà correttamente riportato nella fattura

La risposta alla domanda iniziale – Tornando alla domanda iniziale ovvero se il codice destinatario sia o meno obbligatorio da comunicare la risposta non può che essere negativa.

Il codice destinatario della fattura elettronica può essere utilmente comunicato alle controparti a titolo di mera utilità e di cortesia; tuttavia se questo non è stato registrato (sempre dalle controparti) nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate allora il soggetto ricevente potrà scaricare le fatture elettroniche ricevute solo dal portale Fatture e Corrispettivi.

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